Diferencia entre revisiones de «Senado de la República (Italia)»
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[[Archivo:Roma - Palazzo Madama.jpg|thumb|170px|left|Palazzo Madama en el [[siglo XVIII]].]]▼
La sede del Senado es el [[Palazzo Madama]], en [[Roma]], donde se encuentra desde su nacimiento ([[1948]]). Anteriormente, el mismo lugar albergó desde [[1871]] (poco después del traslado de la capital del [[Reino de Italia]] a [[Roma]]), el Senado del Reino; sus ubicaciones anteriores fueron: el [[Palacio Madama de Turín|Palazzo Madama de Turín]] ([[1861]]-[[1865]]) y el [[Palazzo Vecchio|Palazzo della Signoria]] en [[Florencia]] ([[1865]]-[[1871]]).▼
▲Según provisiones constitucionales especiales, los senadores vitalicios pueden existir, y suelen ser los ex-[[Presidente de la República Italiana|Presidentes de la República]] o pueden ser designados por el presidente "''por los méritos excepcionales en el campo social, científico, artístico o literario''". En [[2006]], había seis senadores vitalicios: [[Francesco Cossiga]] (ex presidente de la república), [[Oscar Luigi Scalfaro]] (ex presidente de la república), [[Giulio Andreotti]] (ex primer ministro ), [[Rita Levi-Montalcini]] (ganadora del premio [[Anexo:Premio Nobel en Fisiología o Medicina|Nobel de Medicina]] en [[1986]]), [[Emilio Colombo]] (ex primer ministro ), [[Sergio Pininfarina]] (diseñador de automóviles), [[Carlo Azeglio Ciampi]] (ex presidente de la república). [[Giorgio Napolitano]] (ex-[[Presidentes de la Cámara de Diputados Italiana|presidente de la Cámara de Diputados]] y ex dirigente del [[Partido Comunista Italiano]]), actualmente [[Presidente de la República Italiana|Presidente de la República]], no es ya senador vitalicio pero podrá volver a serlo una vez que termine su mandato, ya sea de forma natural o por renuncia a la presidencia. Se espera que termine su mandato de siete años como presidente en [[2013]].
== Composición actual ==
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▲[[Archivo:Roma - Palazzo Madama.jpg|thumb|
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== El sistema de eleccion del Senado ==
Por el articulo 57 de la [[Constitucion de la Republica Italiana|Constitucion]], il Senato della Repubblica è eletto su base regionale; per l'art.58 i senatori sono eletti a [[suffragio universale]] e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Nella sua prima stesura, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori in base alla popolazione di ciascuna [[Regioni d'Italia|regione]]; in seguito il numero dei Senatori elettivi venne fissato a 315.
I seggi vengono divisi tra le [[Regioni d'Italia|regioni]] in base alla popolazione corrispondente, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restati [[Regioni d'Italia|regioni]] un numero non inferiore a 7. Per la [[Circoscrizione Estero]] (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi.
La prima legge elettorale del [[dopoguerra]], come per la [[Camera dei deputati]], prevedeva una ripartizione dei seggi entro ciascuna [[Regioni d'Italia|regione]] in senso [[proporzionale]].
A partire dal [[1994]] era stato introdotto un nuovo sistema elettorale per la proclamazione dei senatori. È entrato in vigore, con la nuova legge elettorale, il cosiddetto periodo della ''[[Seconda Repubblica]]'', che comportava una sostanziale abolizione del sistema proporzionale "puro" in vigore sino a quel momento.
232 senatori venivano eletti con un sistema di tipo [[maggioritario]]: in ciascuno dei 232 collegi in cui veniva diviso il territorio italiano, si presentano dei candidati (con delle liste collegate) e viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Questo sistema costituisce il fondamento del bipolarismo: generalmente, infatti, nei collegi si presenta un candidato del centrosinistra e uno del centrodestra, in aggiunta ad altri eventuali candidati di partiti minori.
I restanti 83 senatori venivano eletti con un sistema di tipo proporzionale; questi seggi, già attribuiti in numero fisso alle 20 [[Regioni d'Italia|regioni]] italiane, venivano distribuiti tra le liste cui erano collegati i perdenti nei collegi uninominali della [[Regioni d'Italia|regione]] in proporzione alla somma dei voti di questi ultimi (i voti raccolti dai vincitori dei collegi non venivano conteggiati).
Nel [[2005]] è stata introdotta una nuova legge elettorale, che prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle [[Regioni d'Italia|regioni]], più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all'interno di ciascuna [[Regioni d'Italia|regione]] viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore.
Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto. -->
[[Categoría:Política de Italia]]
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